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Il Dl 180 su università e ricerca

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11 Novembre 2008
L'Aula Magna dell'Università La Sapienza a Roma (Ansa)

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6. In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, le modalità di svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive, e del sorteggio sono stabilite con apposito decreto del ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca avente natura non regolamentare da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Si applicano in quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui al decreto del presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.

7. Nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con apposito decreto del ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale.

8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano altresì alle procedure di valutazione comparativa indette prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si sono ancora svolte, alla medesima data, le votazioni per la costituzione delle commissioni. Fermo restando quanto disposto al primo periodo, le eventuali disposizioni dei bandi già emanati, incompatibili con il presente decreto, si intendono prive di effetto. Sono altresì privi di effetto le procedure già avviate per la costituzione delle commissioni di cui ai commi 4 e 5 e gli atti adottati non conformi alle disposizioni del presente decreto.

9. All'articolo 74, comma 1, lettera c) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «personale non dirigenziale» sono inserite le seguenti: «, a esclusione di quelle degli enti di ricerca».
ARTICOLO 2
Misure per la qualità del sistema universitario
1. A decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7% del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita prendendo in considerazione:
a) la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi;
b) la qualità della ricerca scientifica;
c) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche.
2. Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 sono definite con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottarsi, in prima attuazione, entro il 31 dicembre 2008, sentiti il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.

ARTICOLO 3
Disposizioni per il diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli
1. Al fine di favorire la mobilità degli studenti garantendo l'esercizio del diritto allo studio, il Fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, è integrato di 65 milioni di euro per l'anno 2009.

2. Al fine di garantire la concessione agli studenti capaci e meritevoli delle borse di studio, il Fondo di intervento integrativo di cui all'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è incrementato per l'anno 2009 di un importo di 135 milioni di euro.

3. Agli interventi di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 relative alla programmazione per il periodo 2007-2013, che, a tale scopo, sono prioritariamente assegnate dal Cipe al ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di competenza dello stesso Ministero.

  CONTINUA ...»

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